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venerdì 27 marzo 2009

News dalla Suprema Corte

www.cortedicassazione.it

SENTENZA N. 10752 UD. 18 FEBBRAIO 2009 - DEPOSITO DEL 11 MARZO 2009


STRANIERI - ESPULSIONE COME MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE - DIRITTO DELLO STRANIERO ALL'ESPULSIONE - SUSSISTENZA

L'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 comma quinto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, che forma oggetto di un diritto dello straniero, qualora costui si trovi nella condizioni previste dalla legge per poterne usufruire. Resta escluso ogni potere discrezionale del giudice di merito circa la sua concedibilità, ed al pubblico ministero non è conferito il potere di rilasciare il nulla osta all’emissione del relativo provvedimento.


Sentenza n. 10752 del 18 febbraio 2009 – depositata l’11 marzo 2009
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Barbarisi)

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SENTENZA N. 10752 UD. 18 FEBBRAIO 2009 - DEPOSITO DEL 11 MARZO 2009


STRANIERI - ESPULSIONE COME MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE - DIRITTO DELLO STRANIERO ALL'ESPULSIONE - SUSSISTENZA

L'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 comma quinto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, che forma oggetto di un diritto dello straniero, qualora costui si trovi nella condizioni previste dalla legge per poterne usufruire. Resta escluso ogni potere discrezionale del giudice di merito circa la sua concedibilità, ed al pubblico ministero non è conferito il potere di rilasciare il nulla osta all’emissione del relativo provvedimento.


Sentenza n. 10752 del 18 febbraio 2009 – depositata l’11 marzo 2009
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Barbarisi)

venerdì 23 gennaio 2009

Prorogato fino al 31 dicembre 2009 il regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria

Prorogato il regime transitorio per i lavoratori romeni e bulgari
Circolare Ministero Interno 14.01.2009 n° 1 (
Cesira Cruciani)

Varata dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali la circolare congiunta numero 1/2009, che disciplina la proroga del regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini romeni e bulgari. L'Italia si avvarrà del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, fino al 31 dicembre 2009, in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.
Confermato senza modifiche, per i cittadini 'neocomunitari' di Romania e Bulgaria, quanto già disposto nel 2008 in materia, unitamente alle deroghe a tale regime per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'articolo 27 del T. U. sull'immigrazione e lavoro stagionale). Per tutti i restanti settori produttivi, le richieste di assunzione saranno presentate allo Sportello unico per l'immigrazione, utilizzando la modulistica presente sui siti internet del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

(Altalex, 16 gennaio 2009. Nota di Cesira Cruciani)


MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 14 GENNAIO 2009, N. 1
Roma, 14 Gennaio 2009
Circolare n. 1/2009

Prot. n. 130 Min.InternoProt. n. 23/11/000082/06 Min.Lav. Salute e P.S.
Ai Sigg.ri Prefetti LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta AOSTA
Ai Sigg.ri Questori LORO SEDI
Alle Direzioni Regionali del LavoroLORO SEDI
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro (per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro) LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento - Dip.to Servizi Sociali - Servizio LavoroTRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Rip. 19 - Uff. Lavoro - Isp. LavoroBOLZANO
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio per il LavoroTRIESTE
Alla Regione Siciliana Assessorato del Lavoro Uff. Reg. Lavoro-Ispett. Reg. LavoroPALERMO
e, per conoscenza:
Al Ministero degli Affari Esteri Gabinetto del Ministro ROMA
Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari GeneraliROMA
All'INPS - Direzione Generale ROMA
Agli Assessorati Regionali al Lavoro LORO SEDI
OGGETTO: Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria.

Si rende noto che l'Italia ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2009 in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.
Pertanto, si conferma, senza modifiche, quanto già disposto in materia di accesso al lavoro subordinato, dalle circolari congiunte Ministero dell'Interno-Ministero della Solidarietà Sociale n. 2 del 28 dicembre 2006, n. 3 del 3 gennaio 2007 e n. 1 del 4 gennaio 2008, per quanto riguarda le deroghe a tale regime per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro stagionale). Per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene attraverso la presentazione di richieste di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione - mediante spedizione postale (raccomandata A/R) - utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).
Per la definizione di tali istanze lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia ove sarà svolta l'attività lavorativa, rilascerà il prescritto nulla osta tramite la procedura semplificata descritta nelle citate circolari.
IL MINISTERO DELL'INTERNO
IL MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Prorogato fino al 31 dicembre 2009 il regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria

Prorogato il regime transitorio per i lavoratori romeni e bulgari
Circolare Ministero Interno 14.01.2009 n° 1 (
Cesira Cruciani)

Varata dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali la circolare congiunta numero 1/2009, che disciplina la proroga del regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini romeni e bulgari. L'Italia si avvarrà del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, fino al 31 dicembre 2009, in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.
Confermato senza modifiche, per i cittadini 'neocomunitari' di Romania e Bulgaria, quanto già disposto nel 2008 in materia, unitamente alle deroghe a tale regime per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'articolo 27 del T. U. sull'immigrazione e lavoro stagionale). Per tutti i restanti settori produttivi, le richieste di assunzione saranno presentate allo Sportello unico per l'immigrazione, utilizzando la modulistica presente sui siti internet del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

(Altalex, 16 gennaio 2009. Nota di Cesira Cruciani)


MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 14 GENNAIO 2009, N. 1
Roma, 14 Gennaio 2009
Circolare n. 1/2009

Prot. n. 130 Min.InternoProt. n. 23/11/000082/06 Min.Lav. Salute e P.S.
Ai Sigg.ri Prefetti LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta AOSTA
Ai Sigg.ri Questori LORO SEDI
Alle Direzioni Regionali del LavoroLORO SEDI
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro (per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro) LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento - Dip.to Servizi Sociali - Servizio LavoroTRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Rip. 19 - Uff. Lavoro - Isp. LavoroBOLZANO
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio per il LavoroTRIESTE
Alla Regione Siciliana Assessorato del Lavoro Uff. Reg. Lavoro-Ispett. Reg. LavoroPALERMO
e, per conoscenza:
Al Ministero degli Affari Esteri Gabinetto del Ministro ROMA
Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari GeneraliROMA
All'INPS - Direzione Generale ROMA
Agli Assessorati Regionali al Lavoro LORO SEDI
OGGETTO: Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria.

Si rende noto che l'Italia ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2009 in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.
Pertanto, si conferma, senza modifiche, quanto già disposto in materia di accesso al lavoro subordinato, dalle circolari congiunte Ministero dell'Interno-Ministero della Solidarietà Sociale n. 2 del 28 dicembre 2006, n. 3 del 3 gennaio 2007 e n. 1 del 4 gennaio 2008, per quanto riguarda le deroghe a tale regime per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro stagionale). Per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene attraverso la presentazione di richieste di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione - mediante spedizione postale (raccomandata A/R) - utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).
Per la definizione di tali istanze lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia ove sarà svolta l'attività lavorativa, rilascerà il prescritto nulla osta tramite la procedura semplificata descritta nelle citate circolari.
IL MINISTERO DELL'INTERNO
IL MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

mercoledì 17 dicembre 2008

...Il decreto flussi ...


Sono ammessi in Italia per l'anno 2008, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unità.
E' quanto previsto dal Decreto 3 dicembre 2008, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) in considerazione dell’attuale congiuntura economica e dell’esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona.
Il particolare, sono previste le seguenti quote:
per lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così suddifivi:
4.500 cittadini albanesi;
1.000 cittadini algerini;
3.000 cittadini del Bangladesh;
8.000 cittadini egiziani;
5.000 cittadini filippini;
1.000 cittadini ghanesi;
4.500 cittadini marocchini;
6.500 cittadini moldavi;
1.500 cittadini nigeriani;
1.000 cittadini pakistani;
1.000 cittadini senegalesi;
100 cittadini somali;
3.500 cittadini dello Sri Lanka;
4.000 cittadini tunisini.
per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 105.400 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti da altri paesi.
(Altalex, 12 dicembre 2008. Si ringrazia
Cesira Cruciani per la segnalazione)
Immigrazione Flussi
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008 (“Decreto Flussi 2008”).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull’immigrazione;
Visto, in particolare, l’articolo 3 del Testo unico sull’immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente";
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008;
Considerata l’attuale congiuntura economica e l’esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona;Rilevato che alla data del 31 maggio 2008 è stato, inviato agli sportelli unici per l’immigrazione un numero di richieste di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari notevolmente superiore alla corrispondente quota massima di ingressi prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;
Considerato che l’elevato numero di richieste di assunzione inviate agli sportelli unici per l’immigrazione, rimaste non soddisfatte dopo l’esaurimento delle quote relative alla programmazione transitoria per l’anno, 2007, esprime un fabbisogno socialmente rilevante, con particolare riferimento al settore dell’assistenza domiciliare che si ritiene di dover soddisfare;
Ritenuto di dover introdurre, per l’attuazione del presente provvedimento nuovi criteri di selezione rispetto alle richieste di assunzione inviate da persone fisiche di nazionalità non comunitaria, in qualità di datori di lavoro, accogliendo le istanze solo delle persone fisiche che dimostrano maggiore radicamento sul territorio nazionale e che in tal modo possono offrire, come datori di lavoro, le opportune garanzie di stabilità del rapporto di lavoro;
Ritenuta l’urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, con il quale la quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l’anno 2007 è stata determinata in 170.000 unità;
Visto l’articolo 21 del Testo unico sull’immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;
Decreta:
Art. 1
1. In via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in base ai dati forniti dal Ministero dell’interno sulle richieste inviate agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.
Art. 2
1. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire al lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
a) 4.500 cittadini albanesi;b) 1.000 cittadini algerini;c) 3.000 cittadini del Bangladesh;d) 8.000 cittadini egiziani;e) 5.000 cittadini filippini;f) 1.000 cittadini ghanesi;g) 4.500 cittadini marocchini;h) 6.500 cittadini moldavi;i) 1.500 cittadini nigeriani;l) 1.000 cittadini pakistani;m) 1.000 cittadini senegalesi;n) 100 cittadini somali;o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;p) 4.000 cittadini tunisini.
Art. 3
1. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti dai paesi non elencati all’articolo 2, entro una quota di 105.400 unità per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
Art 4.
1. La quota complessiva massima di 150,000 unità di cui all’articolo 1, è soddisfatta tramite le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell’articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007.
2. Le domande di cui al precedente comma saranno utilizzate per soddisfare la quota massima di cui all’articolo 1 del presente decreto, sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
3. Nel caso in cui la domanda di nulla-osta al lavoro sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica, è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, o ne abbia presentato richiesta, alla data di pubblicazione del presente decreto.
4. Entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008, il datore di lavoro non comunitario deve confermare, a pena di esclusione, il permanere dell’interesse all’assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l’istanza di nulla-osta, ai sensi del D.P.C.M. 30 ottobre 2007, nonché il possesso del requisito prescritto di cui al comma 3 del presente articolo. La conferma dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di una apposita pagina web resa disponibile sul sito
www.interno.it.
Art. 5
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all’articolo 1, possono essere diversamente ripartite, tenendo conto di quanto previsto all’articolo 3; sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.
Roma, 3 dicembre 2008
Silvio Berlusconi

...Il decreto flussi ...


Sono ammessi in Italia per l'anno 2008, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unità.
E' quanto previsto dal Decreto 3 dicembre 2008, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) in considerazione dell’attuale congiuntura economica e dell’esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona.
Il particolare, sono previste le seguenti quote:
per lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così suddifivi:
4.500 cittadini albanesi;
1.000 cittadini algerini;
3.000 cittadini del Bangladesh;
8.000 cittadini egiziani;
5.000 cittadini filippini;
1.000 cittadini ghanesi;
4.500 cittadini marocchini;
6.500 cittadini moldavi;
1.500 cittadini nigeriani;
1.000 cittadini pakistani;
1.000 cittadini senegalesi;
100 cittadini somali;
3.500 cittadini dello Sri Lanka;
4.000 cittadini tunisini.
per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 105.400 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti da altri paesi.
(Altalex, 12 dicembre 2008. Si ringrazia
Cesira Cruciani per la segnalazione)
Immigrazione Flussi
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008 (“Decreto Flussi 2008”).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull’immigrazione;
Visto, in particolare, l’articolo 3 del Testo unico sull’immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente";
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008;
Considerata l’attuale congiuntura economica e l’esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona;Rilevato che alla data del 31 maggio 2008 è stato, inviato agli sportelli unici per l’immigrazione un numero di richieste di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari notevolmente superiore alla corrispondente quota massima di ingressi prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;
Considerato che l’elevato numero di richieste di assunzione inviate agli sportelli unici per l’immigrazione, rimaste non soddisfatte dopo l’esaurimento delle quote relative alla programmazione transitoria per l’anno, 2007, esprime un fabbisogno socialmente rilevante, con particolare riferimento al settore dell’assistenza domiciliare che si ritiene di dover soddisfare;
Ritenuto di dover introdurre, per l’attuazione del presente provvedimento nuovi criteri di selezione rispetto alle richieste di assunzione inviate da persone fisiche di nazionalità non comunitaria, in qualità di datori di lavoro, accogliendo le istanze solo delle persone fisiche che dimostrano maggiore radicamento sul territorio nazionale e che in tal modo possono offrire, come datori di lavoro, le opportune garanzie di stabilità del rapporto di lavoro;
Ritenuta l’urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, con il quale la quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l’anno 2007 è stata determinata in 170.000 unità;
Visto l’articolo 21 del Testo unico sull’immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;
Decreta:
Art. 1
1. In via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in base ai dati forniti dal Ministero dell’interno sulle richieste inviate agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.
Art. 2
1. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire al lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
a) 4.500 cittadini albanesi;b) 1.000 cittadini algerini;c) 3.000 cittadini del Bangladesh;d) 8.000 cittadini egiziani;e) 5.000 cittadini filippini;f) 1.000 cittadini ghanesi;g) 4.500 cittadini marocchini;h) 6.500 cittadini moldavi;i) 1.500 cittadini nigeriani;l) 1.000 cittadini pakistani;m) 1.000 cittadini senegalesi;n) 100 cittadini somali;o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;p) 4.000 cittadini tunisini.
Art. 3
1. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti dai paesi non elencati all’articolo 2, entro una quota di 105.400 unità per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
Art 4.
1. La quota complessiva massima di 150,000 unità di cui all’articolo 1, è soddisfatta tramite le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell’articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007.
2. Le domande di cui al precedente comma saranno utilizzate per soddisfare la quota massima di cui all’articolo 1 del presente decreto, sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
3. Nel caso in cui la domanda di nulla-osta al lavoro sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica, è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, o ne abbia presentato richiesta, alla data di pubblicazione del presente decreto.
4. Entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008, il datore di lavoro non comunitario deve confermare, a pena di esclusione, il permanere dell’interesse all’assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l’istanza di nulla-osta, ai sensi del D.P.C.M. 30 ottobre 2007, nonché il possesso del requisito prescritto di cui al comma 3 del presente articolo. La conferma dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di una apposita pagina web resa disponibile sul sito
www.interno.it.
Art. 5
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all’articolo 1, possono essere diversamente ripartite, tenendo conto di quanto previsto all’articolo 3; sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.
Roma, 3 dicembre 2008
Silvio Berlusconi

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...