giovedì 11 febbraio 2010

Cancellazione dalla CAI (Centrale Allarme Interbancario)

Tribunale di Nola, ordinanza del 29 luglio 2009



Segnalazione alla centrale rischi


Art. 700 c.p.c.


Ricorso per la cancellazione del nominativo dalla C.A.I. (Centrale d'allarme interbancario)

- Rigetto per mancanza disponibilità -



[Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, ordinanza del 29 luglio 2009]


TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE


Il g.d., sul ricorso proposto ex art.700 c.p.c. da Meviax Lxx, nei confronti della Banca Mediolanum s.p.a., decorsi i richiesti termini per note, sciogliendo la riserva incamerata all’udienza del 7.7.2007,

-considerato, in via pregiudiziale, che l’eccezione di incompetenza non appare suscettibile di positivo apprezzamento, giacché, per il tipo di pregiudizio allegato e avuto riguardo al luogo in cui presumibilmente si verifica la lesione riguardante il discredito commerciale, la stessa non è adeguatamente formulata;

-rilevato che la parte ricorrente ha emesso due assegni bancari in data 30.1.2009;

-che, al momento in cui i due assegni in questione sono stati staccati, l’assegno a favore della Meviax, tratto su altro istituto di credito, con il quale era stata ricostituita la provvista, sebbene precedentemente negoziato, difettava della cd. disponibilità;

-considerato che, infatti, nel caso in cui venga versato assegno da accreditare sul proprio conto, per prassi bancaria occorre che la banca verifichi il buon fine dell’operazione nei tempi previsti e resi noti tramite adeguate forme di pubblicità, prima che il correntista possa disporre delle relative somme;

-che l’onere di vigilare sulla presenza della provvista durante tutto il tempo per la presentazione utile al pagamento, non può che gravare sulla parte che ha emesso l’assegno;

-che, infatti, l’art.2 della legge n.386 del 1990 fa riferimento proprio alla presentazione in tempo utile del titolo, di tal che è necessario che sia garantita la presenza della provvista per l’intero periodo, ben potendosi verificare che questo sia presentato dal suo beneficiario sollecitamente per il pagamento;

-rilevato che nel caso in esame la resistente ha evidenziato che gli assegni sono stati presentati il 2.2.2009, in epoca in cui difettava la disponibilità della somma relativa all’assegno con cui era stata ricostituita la provvista, sicché i titoli sono stati pagati soltanto in data 11.2.2009, pertanto in ritardo e con decorrenza differita rispetto alla data di presentazione, circostanza che avrebbe potuto portare anche al protesto immediato dell’assegno;

-che le annotazioni da parte dell’istituto di credito avvengono tramite una procedura informatizzata che assicura un elevato grado di verosimiglianza dei dati annotati;

-considerato che è certamente possibile offrire la prova del contrario, ma che, in base al principio di vicinanza della prova e in considerazione della circostanza che trattandosi di titoli non trasferibili, la persona del presentatore, beneficiario degli assegni, era ben conosciuta dalla ricorrente, tale onere gravava sulla Meviax, mentre non è stata fornita alcuna utile indicazione riguardo ai testi informatori e alla loro conoscenza della data di prima presentazione;

-che, nella specie, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in relazione al mancato pagamento di titoli presentati per l’incasso e successivamente ritirati, deve ritenersi che, stante le finalità spiccatamente pubblicistiche della disciplina di cui alla legge n.386 del 1990, non possa stimarsi illegittima la segnalazione alla CAI in mancanza del pagamento delle penali e degli accessori previsti dall’art.8, secondo le modalità e le forme vincolanti dettate dalla medesima disposizione, incentrandosi la verifica della presenza della provvista, al momento di presentazione del titolo;

-che anche i bonifici effettuati dalla Meviax a tal fine non possono ritenersi ‘efficaci’, non essendo stati vincolati a vantaggio del portatore dell’assegno, come richiesto dal comma 2 del citato art.2, unica modalità che permette di far ritenere la somma uscita dalla disponibilità di colui che lo ha ordinato a favore del bonificato;

-considerato, sotto altro profilo, che, anche volendo stimare illegittime le segnalazioni relative agli assegni emessi il 30.1.2009, non potrebbero ritenersi illegittime le ulteriori segnalazioni, sebbene il mancato pagamento degli assegni successivamente emessi trovassero origine dalla pregressa procedura, asseritamente ritenuta illegittima;

-che, infatti, in presenza della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, la ricorrente, ritenendola illegittima, avrebbe dovuto comunque attivare i rimedi previsti dall’ordinamento, se del caso provvedendo poi ad avanzare richiesta risarcitoria alla banca resistente per i danni eventualmente prodottisi, desistendo, però, nel frattempo dall’emettere titoli che, a quel punto, ontologicamente non sarebbero stati pagati per difetto di autorizzazione, con ogni conseguenza in ordine all’interesse pubblicistico volto a “proteggere e favorire l’utilizzazione dei titoli di credito, agevolando la speditezza e l’efficienza dei traffici commerciali e delle transazioni economiche”;

-considerato, infine, che la particolarità in fatto della situazione venutasi a determinare, valutata unitamente ad evidenti ragioni di equità, induce a compensare integralmente le spese della fase


P.Q.M.


Rigetta il ricorso;

compensa integralmente le spese tra le parti;


Nola, 29 luglio 2009


Il Giudice


dott. Francesco Notaro

Cancellazione dalla CAI (Centrale Allarme Interbancario)

Tribunale di Nola, ordinanza del 29 luglio 2009

Segnalazione alla centrale rischi

Art. 700 c.p.c.

Ricorso per la cancellazione del nominativo dalla C.A.I. (Centrale d'allarme interbancario)
- Rigetto per mancanza disponibilità -

[Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, ordinanza del 29 luglio 2009]

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE

Il g.d., sul ricorso proposto ex art.700 c.p.c. da Meviax Lxx, nei confronti della Banca Mediolanum s.p.a., decorsi i richiesti termini per note, sciogliendo la riserva incamerata all’udienza del 7.7.2007,
-considerato, in via pregiudiziale, che l’eccezione di incompetenza non appare suscettibile di positivo apprezzamento, giacché, per il tipo di pregiudizio allegato e avuto riguardo al luogo in cui presumibilmente si verifica la lesione riguardante il discredito commerciale, la stessa non è adeguatamente formulata;
-rilevato che la parte ricorrente ha emesso due assegni bancari in data 30.1.2009;
-che, al momento in cui i due assegni in questione sono stati staccati, l’assegno a favore della Meviax, tratto su altro istituto di credito, con il quale era stata ricostituita la provvista, sebbene precedentemente negoziato, difettava della cd. disponibilità;
-considerato che, infatti, nel caso in cui venga versato assegno da accreditare sul proprio conto, per prassi bancaria occorre che la banca verifichi il buon fine dell’operazione nei tempi previsti e resi noti tramite adeguate forme di pubblicità, prima che il correntista possa disporre delle relative somme;
-che l’onere di vigilare sulla presenza della provvista durante tutto il tempo per la presentazione utile al pagamento, non può che gravare sulla parte che ha emesso l’assegno;
-che, infatti, l’art.2 della legge n.386 del 1990 fa riferimento proprio alla presentazione in tempo utile del titolo, di tal che è necessario che sia garantita la presenza della provvista per l’intero periodo, ben potendosi verificare che questo sia presentato dal suo beneficiario sollecitamente per il pagamento;
-rilevato che nel caso in esame la resistente ha evidenziato che gli assegni sono stati presentati il 2.2.2009, in epoca in cui difettava la disponibilità della somma relativa all’assegno con cui era stata ricostituita la provvista, sicché i titoli sono stati pagati soltanto in data 11.2.2009, pertanto in ritardo e con decorrenza differita rispetto alla data di presentazione, circostanza che avrebbe potuto portare anche al protesto immediato dell’assegno;
-che le annotazioni da parte dell’istituto di credito avvengono tramite una procedura informatizzata che assicura un elevato grado di verosimiglianza dei dati annotati;
-considerato che è certamente possibile offrire la prova del contrario, ma che, in base al principio di vicinanza della prova e in considerazione della circostanza che trattandosi di titoli non trasferibili, la persona del presentatore, beneficiario degli assegni, era ben conosciuta dalla ricorrente, tale onere gravava sulla Meviax, mentre non è stata fornita alcuna utile indicazione riguardo ai testi informatori e alla loro conoscenza della data di prima presentazione;
-che, nella specie, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in relazione al mancato pagamento di titoli presentati per l’incasso e successivamente ritirati, deve ritenersi che, stante le finalità spiccatamente pubblicistiche della disciplina di cui alla legge n.386 del 1990, non possa stimarsi illegittima la segnalazione alla CAI in mancanza del pagamento delle penali e degli accessori previsti dall’art.8, secondo le modalità e le forme vincolanti dettate dalla medesima disposizione, incentrandosi la verifica della presenza della provvista, al momento di presentazione del titolo;
-che anche i bonifici effettuati dalla Meviax a tal fine non possono ritenersi ‘efficaci’, non essendo stati vincolati a vantaggio del portatore dell’assegno, come richiesto dal comma 2 del citato art.2, unica modalità che permette di far ritenere la somma uscita dalla disponibilità di colui che lo ha ordinato a favore del bonificato;
-considerato, sotto altro profilo, che, anche volendo stimare illegittime le segnalazioni relative agli assegni emessi il 30.1.2009, non potrebbero ritenersi illegittime le ulteriori segnalazioni, sebbene il mancato pagamento degli assegni successivamente emessi trovassero origine dalla pregressa procedura, asseritamente ritenuta illegittima;
-che, infatti, in presenza della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, la ricorrente, ritenendola illegittima, avrebbe dovuto comunque attivare i rimedi previsti dall’ordinamento, se del caso provvedendo poi ad avanzare richiesta risarcitoria alla banca resistente per i danni eventualmente prodottisi, desistendo, però, nel frattempo dall’emettere titoli che, a quel punto, ontologicamente non sarebbero stati pagati per difetto di autorizzazione, con ogni conseguenza in ordine all’interesse pubblicistico volto a “proteggere e favorire l’utilizzazione dei titoli di credito, agevolando la speditezza e l’efficienza dei traffici commerciali e delle transazioni economiche”;
-considerato, infine, che la particolarità in fatto della situazione venutasi a determinare, valutata unitamente ad evidenti ragioni di equità, induce a compensare integralmente le spese della fase

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese tra le parti;

Nola, 29 luglio 2009

Il Giudice

dott. Francesco Notaro

martedì 9 febbraio 2010

Compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico



(09/02/2010)



Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1286



Il decoro architettonico, quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità e non già rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, per cui la sentenza che affermi o neghi l'esistenza di tale alterazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione sul punto
Compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico

(09/02/2010)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1286

Il decoro architettonico, quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità e non già rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, per cui la sentenza che affermi o neghi l'esistenza di tale alterazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione sul punto
Inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, diritto di superficie acquisito dal comune



(09/02/2010)



T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 14/12/2009 n. 2565



Qualora l'opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio (come definite dall'art. 1117 c.c.).

Se l'edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell'edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione. Per quanto riguarda l'area pertinenziale vale lo stesso principio dell'acquisto pro quota.
Inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, diritto di superficie acquisito dal comune

(09/02/2010)

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 14/12/2009 n. 2565

Qualora l'opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio (come definite dall'art. 1117 c.c.).
Se l'edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell'edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione. Per quanto riguarda l'area pertinenziale vale lo stesso principio dell'acquisto pro quota.

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