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Cancellazione dalla CAI (Centrale Allarme Interbancario)

Tribunale di Nola, ordinanza del 29 luglio 2009 Segnalazione alla centrale rischi Art. 700 c.p.c. Ricorso per la cancellazione del nominativo dalla C.A.I. (C entrale d'allarme interbancario) - Rigetto per mancanza disponibilità - [Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, ordinanza del 29 luglio 2009] TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE Il g.d., sul ricorso proposto ex art.700 c.p.c. da Meviax Lxx, nei confronti della Banca Mediolanum s.p.a., decorsi i richiesti termini per note, sciogliendo la riserva incamerata all’udienza del 7.7.2007, -considerato, in via pregiudiziale, che l’eccezione di incompetenza non appare suscettibile di positivo apprezzamento, giacché, per il tipo di pregiudizio allegato e avuto riguardo al luogo in cui presumibilmente si verifica la lesione riguardante il discredito commerciale, la stessa non è adeguatamente formulata; -rilevato che la parte ricorrente ha emesso due assegni bancari in data 30.1.2009; -che, al momento in cui i due assegni in questione ...

Cancellazione dalla CAI (Centrale Allarme Interbancario)

Tribunale di Nola, ordinanza del 29 luglio 2009 Segnalazione alla centrale rischi Art. 700 c.p.c. Ricorso per la cancellazione del nominativo dalla C.A.I. (C entrale d'allarme interbancario) - Rigetto per mancanza disponibilità - [Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, ordinanza del 29 luglio 2009] TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE Il g.d., sul ricorso proposto ex art.700 c.p.c. da Meviax Lxx, nei confronti della Banca Mediolanum s.p.a., decorsi i richiesti termini per note, sciogliendo la riserva incamerata all’udienza del 7.7.2007, -considerato, in via pregiudiziale, che l’eccezione di incompetenza non appare suscettibile di positivo apprezzamento, giacché, per il tipo di pregiudizio allegato e avuto riguardo al luogo in cui presumibilmente si verifica la lesione riguardante il discredito commerciale, la stessa non è adeguatamente formulata; -rilevato che la parte ricorrente ha emesso due assegni bancari in data 30.1.2009; -che, al momento in cui i due assegni ...
Compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico (09/02/2010) Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1286 Il decoro architettonico, quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità e non già rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, per cui la sentenza che affermi o neghi l'esistenza di tale alterazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione sul punto
Compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico (09/02/2010) Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1286 Il decoro architettonico, quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità e non già rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, per cui la sentenza che affermi o neghi l'esistenza di tale alterazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione sul punt...
Inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, diritto di superficie acquisito dal comune (09/02/2010) T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 14/12/2009 n. 2565 Qualora l'opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio (come definite dall'art. 1117 c.c.). Se l'edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell'edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione. Per quanto riguarda l'area pertinenziale vale lo stesso principio de...
Inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, diritto di superficie acquisito dal comune (09/02/2010) T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 14/12/2009 n. 2565 Qualora l'opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio (come definite dall'art. 1117 c.c.). Se l'edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell'edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione. Per quanto riguarda l'area pertinenziale vale lo stesso princ...

Giochi scommesse e diritto comunitario

ORDINANZA N. 2993 UD. 10 NOVEMBRE 2009 - DEPOSITO DEL 25 GENNAIO 2010 LEGGI PENALI SPECIALI (ALTRE) – GIOCO E SCOMMESSE - ATTIVITA' DI RACCOLTA SCOMMESSE SENZA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE DELL'A.A.M.S. E SENZA LICENZA DI P.S. - COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON QUELLA COMUNITARIA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. Con la decisione in esame (e con altra, di identico contenuto, recante il n. 2994, assunta alla medesima udienza camerale e depositata in pari data), la Corte, in una fattispecie nella quale era contestata all’indagato la violazione dell’art. 4 della L. n. 401/1989, ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. - ai sensi dell’art. 234, comma terzo, Trattato C.E. - la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale (in particolare, l’art. 38 del d.l. n. 223/2006, c.d. decreto Bersani, conv. con modd. in L. n. 248/2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., ritenendo che permangano, nonostante i p...