martedì 27 ottobre 2009

Quando il Notaio è Responsabile: tempi e prescrizione

Notaio, responsabilità, prescrizione, dies a quo, danno lungo latente





Cassazione civile , sez. III, sentenza 15.07.2009 n° 16463











In tema di responsabilità del notaio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato. (1-6)







(*) Riferimenti normativi: artt. 1218 – 2935 c.c..



(1) In materia di responsabilità del notaio e natura di valore del debito risarcitorio, si veda Cassazione civile 1335/09.



(2) In materia di responsabilità del notaio ed omesse visure, si veda Cassazione civile 28753/2008.



(3) In materia di responsabilità del notaio e rappresentante legale di società iscritto nell’elenco dei protestati per un assegno a vuoto, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 06.05.2008 n° 11049.



(4) In materia di responsabilità del notaio e mancata agevolazione fiscale, si veda Cassazione civile 7857/2008.



(5) In materia di obbligo per il notaio di accertare la provenienza del bene, si veda Tribunale di Mantova 30 luglio 2007.



(6) Tra le monografie, si veda ZINGAROPOLI (Collana diretta da Luigi Viola), La responsabilità del notaio, Matelica (MC), 2006.







(Fonte: Altalex Massimario 37/2009. Cfr. nota di Raffaele Plenteda)



 


 


 


 












SEZIONE III CIVILE







Sentenza 15 luglio 2009, n. 16463







Svolgimento del processo







1.- Con sentenza del 25 settembre 2000 il Tribunale di Bologna adito dai coniugi Z.-A. rigettava la domanda da essi proposta contro il notaio S.P., intesa ad ottenere un risarcimento dei danni subiti per effetto di una sua negligenza professionale nella redazione del rogito del (…) circa l'acquisto di un immobile.







In punto di fatto, con citazione del 7 ottobre 1998 i suddetti coniugi, quali proprietari di un appartamento sito in (…), evocavano in giudizio il notaio.







Assumevano gli attori che con il rogito del (….) avevano inteso acquistare una zona terrazza - stenditoio, definita da loro "attico" che, invece, in un contenzioso successivamente instaurato con il condominio e deciso con sentenza n. 74/98 dal Tribunale di Bologna era stata dichiarata, in via incidentale, parzialmente di proprietà condominiale.







Nel costituirsi il notaio contestava la pretesa in fatto e in diritto; confermava la correttezza nella redazione del rogito, attribuiva agli attori la soccombenza nella causa con il condominio, neppure proseguita in appello ed eccepiva la prescrizione dell'azione.







Il Tribunale, come detto, rigettava la domanda dei coniugi.







2.- Contro questa sentenza i coniugi Z. interponevano appello, riproponendo la domanda.







Si costituiva il notaio, che riproponeva le proprie difese.







La Corte di appello, con sentenza non definitiva del 19 luglio 2002, riformava la decisione del giudice di primo grado in punto di responsabilità e rigettava la eccezione di prescrizione e le istanze istruttorie dell'appellato notaio.







Rimessa la causa sul ruolo per la quantificazione del danno e le istanze istruttorie dell'appellato, espletata una CTU sul minore valore del bene, la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16 dicembre 2003, condannava il notaio a corrispondere ai coniugi, a titolo risarcitorio, la somma di euro 39.811,29, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali, rivalutati di anno in anno con decorrenza dal 7 ottobre 1998 al saldo, oltre alle spese generali che variamente governava.







Avverso le due sentenze insorge il notaio con un ricorso affidato a 6 motivi.







Resistono con controricorso i coniugi Z.-A..







Il ricorrente ha presentato memoria.







Motivi della decisione







1. - Osserva il Collegio che dei sei motivi di ricorso vanno esaminati in ordine logico, il terzo, il primo e il sesto motivo.







1.1. - Infatti, con il terzo motivo (violazione e mancata applicazione dei principi di legittimazione processuale e sostanziale, mancata applicazione dell'articolo 75 c.p.c., dell'articolo 100 c.p.c.: violazione e mancata applicazione dell'articolo 163 c.p.c., in entrambe le sentenze impugnate, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3) il notaio assume che, avendo i coniugi avviato la loro azione con citazione del 7 ottobre 1998, avrebbero taciuto, fino all'espletamento della CTU, di non essere, al momento della notifica dell'atto di citazione di primo grado, più proprietari dell'immobile, oggetto del rogito.







Avendo essi coniugi venduto l'immobile nel 1994, quattro anni prima della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 74/98, avrebbero essi agito privi di legittimazione e, comunque, non avrebbero interesse alla decisione.







Il ricorrente, inoltre, sostiene che avrebbe conosciuto ciò solo all'atto della CTU disposta in secondo grado e la Corte di appello nella sentenza definitiva avrebbe del tutto ignorato questa circostanza da lui puntualmente rilevata.







1.2. - La doglianza è priva di fondamento, sia sotto il profilo dell'articolo 75 c.p.c., che sotto quello dell'articolo 100 c.p.c..







Di vero, va tenuto presente che i coniugi, attuali resistenti, agiscono per inadempimento da parte del notaio della sua diligenza professionale e, quindi, gli unici legittimati ad agire, sia sostanzialmente che processualmente, non possono che essere solo loro, che avevano richiesto al notaio di procedere al rogito, concludendo con lui un contratto di opera professionale (Cass. n. 14934/02, par. 5 in motivazione).







E' noto che la legitimatio ad causam dal lato attivo consiste nella pretesa di esercitare in giudizio in nome proprio un diritto proprio, indipendentemente dalla titolarità del diritto azionato, la quale resta "affidata alla disponibilità delle parti.







Gli originari attori hanno agito onde ottenere il risarcimento dei danni, consistiti nel minore valore del bene da loro acquistato, perché, a loro giudizio, il notaio, non usando la diligenza che gli incombeva, avrebbe determinato un deprezzamento del bene stesso, realizzatosi con il minor introito del ricavato al momento della rivendita del bene (Cass. n. 623/77).







Vi è, dunque, in capo ai coniugi un interesse ad agire, in quanto essi tendevano ad ottenere una pronuncia onde conseguire un risultato utile (Cass. n. 13906/02), non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 4984/01; n. 13901/03).







2. - Circa il primo motivo la Corte osserva quanto segue.







Il ricorrente si duole che il giudice dell'appello non sarebbe stato in grado di individuare, in motivazione, in quale condotta si sarebbe dovuto concretare la diligenza professionale per porre il notaio rogante al riparo da ogni responsabilità professionale (p. 4 ricorso).







Questo motivo non é meritevole di accoglimento.







Di vero (e la censura è indubbiamente rivolta alla sentenza non definitiva, nella parte in cui riporta in sintesi la decisione del giudice di prime cure, per poi mostrare di condividerla (p. 14 - 16), nella sentenza si legge che dal rogito e dagli allegati non emergeva l'acquisto della proprietà' "stenditoio", perché venne citato solo "il terrazzo" che nominalmente è parte distinta dalla porzione a stenditoio; il regolamento condominale non era chiaro; la deposizione testimoniale parla di una parte del terrazzo separata da un cancello, ma non deponeva in modo sicuro per l'uso esclusivo a favore dei coniugi Z. ; l'errore del condominio nelle tabelle millesimali non può integrare valido titolo di proprietà.







In sostanza, il giudice dell'appello ha addebitato al notaio di non aver diligentemente, come era suo obbligo, proceduto a tutti quegli accertamenti preparatori e prodromici per far conseguire alle parti, che lo avevano investito, di conseguire il loro risultato, di cui il notaio stesso non poteva non essere a conoscenza.







Tale statuizione é immune da ogni censura di ordine logico e di ordine giuridico.







Infatti, da una parte il giudice dell'appello si è fatto carico di esaminare tutto il materiale processuale e, in piena aderenza ad esso, ne ha tratto il convincimento della responsabilità del notaio; dall'altro non ha fatto altro che applicare i principi sussistenti in materia di responsabilità contrattuale, qual è quella in esame, del notaio nello svolgimento della sua attività professionale.(p. 16 sentenza non definitiva).







3. - Con il sesto motivo, articolato in due profili, ci si duole della erronea e contraddittoria individuazione della fattispecie come integrante una responsabilità contrattuale e non già extracontrattuale; carenza e contraddittorietà di motivazione sul punto; mancata applicazione della prescrizione in entrambe le sentenze impugnate ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.







3.1. - Il primo profilo va respinto per le considerazioni esposte in precedenza, non potendosi accedere alla tesi del ricorrente.







Infatti, non si rinviene alcun elemento per ritenere di natura extracontrattuale la responsabilità del notaio, considerato che egli redasse un rogito, che si rilevò non rispecchiare appieno la volontà delle parti contraenti e specificamente dei coniugi Z. , che a lui si rivolsero, incaricandolo di redigere l'atto, ovviamente previo esame della situazione documentale (titolo di provenienza, visure catastali, regolamento di condominio).







Del secondo profilo di questo motivo, resta assorbito quello relativo alla prescrizione per responsabilità extracontrattuale, mentre della parti in cui ci si duole della non ritenuta prescrizione sotto il profilo della responsabilità contrattuale si tratterà di seguito.







3.2. - Le considerazioni svolte finora in ordine al sesto motivo inducono a ritenere assorbito il quarto motivo, con il quale, ci si duole della sentenze impugnate nella parte in cui hanno deciso sull'an, nonché sul quantum debeatur (p. 14 - 15 ricorso).







4. - Passando all'esame del secondo motivo la Corte osserva quanto segue.







Con esso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2935 c.c., mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione; omessa, contraddittoria o comunque insufficiente motivazione sul punto nel comb. disp. della sentenza non definiva e di quella definitiva ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.







Questa censura va letta in collegamento con l'altra contenuta nel sesto motivo circa, nella parte riguardante la non ritenuta prescrizione dell'azione (contrattuale) intentata dai coniugi Z. . La doglianza, per le considerazioni che seguono, non merita di essere accolto.







Di vero, é giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo la quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato (Cass. n. 16658/07; n. 10493/06).







Nella specie, il giudice dell'appello ha correttamente applicato questo principio e con incontestabile apprezzamento di fatto, perché sorretto da logica e congrua motivazione (v. p. 19 sentenza non definitiva) ha statuito che i coniugi Z. avevano avuto contezza e percezione del danno subito, a cagione della negligenza professionale del notaio, solo dal momento dell'accertamento giudiziale (operato, sia pure, incidenter tantum) dal Tribunale di Bologna con la sent. n. 74/98.







Con quella decisione il danno, subito per la inesatta indicazione della consistenza dell'immobile da essi acquistato nel (…) per rogito del P., ebbe a manifestarsi all'esterno nella sua oggettività, divenendo, per l'effetto, percepibile, conoscibile ed azionabile sul piano della domanda risarcitoria, (come tiene a rilevarne i caratteri per la sua risarcibilità quale intesa dall'articolo 2935 c.c., la sentenza n. 10493/06, in motivazione, con richiami a Cass. n. 9927/00; n. 8845/95; n. 3691/93).







In sintesi, da quel momento il diritto al risarcimento poteva essere fatto valere, come, in effetti, avvenne.







Il quinto motivo censura le decisioni (non definitiva e definitiva) del giudice dell'appello, in quanto non sarebbe stato valutato il comportamento dei compratori (i coniugi Z. n.d.r.) "anche al fine di valutare un concorso di colpa nella causazione o nell'aggravamento del preteso danno" e, nello steso tempo avrebbe quel giudice "individuato e quantificato un danno inesistente e in ogni caso non adeguatamente accertato" (p. 15 ricorso).







Questa doglianza è inammissibile, in quanto non sembra proposta nella fase del merito.







Conclusivamente il ricorso va respinto, ma si rinvengono giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.







P.Q.M.







La Corte:







Rigetto il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

















Quando il Notaio è Responsabile: tempi e prescrizione

Notaio, responsabilità, prescrizione, dies a quo, danno lungo latente


Cassazione civile , sez. III, sentenza 15.07.2009 n° 16463





In tema di responsabilità del notaio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato. (1-6)



(*) Riferimenti normativi: artt. 1218 – 2935 c.c..

(1) In materia di responsabilità del notaio e natura di valore del debito risarcitorio, si veda Cassazione civile 1335/09.

(2) In materia di responsabilità del notaio ed omesse visure, si veda Cassazione civile 28753/2008.

(3) In materia di responsabilità del notaio e rappresentante legale di società iscritto nell’elenco dei protestati per un assegno a vuoto, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 06.05.2008 n° 11049.

(4) In materia di responsabilità del notaio e mancata agevolazione fiscale, si veda Cassazione civile 7857/2008.

(5) In materia di obbligo per il notaio di accertare la provenienza del bene, si veda Tribunale di Mantova 30 luglio 2007.

(6) Tra le monografie, si veda ZINGAROPOLI (Collana diretta da Luigi Viola), La responsabilità del notaio, Matelica (MC), 2006.



(Fonte: Altalex Massimario 37/2009. Cfr. nota di Raffaele Plenteda)

 

 

 

 






SEZIONE III CIVILE



Sentenza 15 luglio 2009, n. 16463



Svolgimento del processo



1.- Con sentenza del 25 settembre 2000 il Tribunale di Bologna adito dai coniugi Z.-A. rigettava la domanda da essi proposta contro il notaio S.P., intesa ad ottenere un risarcimento dei danni subiti per effetto di una sua negligenza professionale nella redazione del rogito del (…) circa l'acquisto di un immobile.



In punto di fatto, con citazione del 7 ottobre 1998 i suddetti coniugi, quali proprietari di un appartamento sito in (…), evocavano in giudizio il notaio.



Assumevano gli attori che con il rogito del (….) avevano inteso acquistare una zona terrazza - stenditoio, definita da loro "attico" che, invece, in un contenzioso successivamente instaurato con il condominio e deciso con sentenza n. 74/98 dal Tribunale di Bologna era stata dichiarata, in via incidentale, parzialmente di proprietà condominiale.



Nel costituirsi il notaio contestava la pretesa in fatto e in diritto; confermava la correttezza nella redazione del rogito, attribuiva agli attori la soccombenza nella causa con il condominio, neppure proseguita in appello ed eccepiva la prescrizione dell'azione.



Il Tribunale, come detto, rigettava la domanda dei coniugi.



2.- Contro questa sentenza i coniugi Z. interponevano appello, riproponendo la domanda.



Si costituiva il notaio, che riproponeva le proprie difese.



La Corte di appello, con sentenza non definitiva del 19 luglio 2002, riformava la decisione del giudice di primo grado in punto di responsabilità e rigettava la eccezione di prescrizione e le istanze istruttorie dell'appellato notaio.



Rimessa la causa sul ruolo per la quantificazione del danno e le istanze istruttorie dell'appellato, espletata una CTU sul minore valore del bene, la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16 dicembre 2003, condannava il notaio a corrispondere ai coniugi, a titolo risarcitorio, la somma di euro 39.811,29, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali, rivalutati di anno in anno con decorrenza dal 7 ottobre 1998 al saldo, oltre alle spese generali che variamente governava.



Avverso le due sentenze insorge il notaio con un ricorso affidato a 6 motivi.



Resistono con controricorso i coniugi Z.-A..



Il ricorrente ha presentato memoria.



Motivi della decisione



1. - Osserva il Collegio che dei sei motivi di ricorso vanno esaminati in ordine logico, il terzo, il primo e il sesto motivo.



1.1. - Infatti, con il terzo motivo (violazione e mancata applicazione dei principi di legittimazione processuale e sostanziale, mancata applicazione dell'articolo 75 c.p.c., dell'articolo 100 c.p.c.: violazione e mancata applicazione dell'articolo 163 c.p.c., in entrambe le sentenze impugnate, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3) il notaio assume che, avendo i coniugi avviato la loro azione con citazione del 7 ottobre 1998, avrebbero taciuto, fino all'espletamento della CTU, di non essere, al momento della notifica dell'atto di citazione di primo grado, più proprietari dell'immobile, oggetto del rogito.



Avendo essi coniugi venduto l'immobile nel 1994, quattro anni prima della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 74/98, avrebbero essi agito privi di legittimazione e, comunque, non avrebbero interesse alla decisione.



Il ricorrente, inoltre, sostiene che avrebbe conosciuto ciò solo all'atto della CTU disposta in secondo grado e la Corte di appello nella sentenza definitiva avrebbe del tutto ignorato questa circostanza da lui puntualmente rilevata.



1.2. - La doglianza è priva di fondamento, sia sotto il profilo dell'articolo 75 c.p.c., che sotto quello dell'articolo 100 c.p.c..



Di vero, va tenuto presente che i coniugi, attuali resistenti, agiscono per inadempimento da parte del notaio della sua diligenza professionale e, quindi, gli unici legittimati ad agire, sia sostanzialmente che processualmente, non possono che essere solo loro, che avevano richiesto al notaio di procedere al rogito, concludendo con lui un contratto di opera professionale (Cass. n. 14934/02, par. 5 in motivazione).



E' noto che la legitimatio ad causam dal lato attivo consiste nella pretesa di esercitare in giudizio in nome proprio un diritto proprio, indipendentemente dalla titolarità del diritto azionato, la quale resta "affidata alla disponibilità delle parti.



Gli originari attori hanno agito onde ottenere il risarcimento dei danni, consistiti nel minore valore del bene da loro acquistato, perché, a loro giudizio, il notaio, non usando la diligenza che gli incombeva, avrebbe determinato un deprezzamento del bene stesso, realizzatosi con il minor introito del ricavato al momento della rivendita del bene (Cass. n. 623/77).



Vi è, dunque, in capo ai coniugi un interesse ad agire, in quanto essi tendevano ad ottenere una pronuncia onde conseguire un risultato utile (Cass. n. 13906/02), non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 4984/01; n. 13901/03).



2. - Circa il primo motivo la Corte osserva quanto segue.



Il ricorrente si duole che il giudice dell'appello non sarebbe stato in grado di individuare, in motivazione, in quale condotta si sarebbe dovuto concretare la diligenza professionale per porre il notaio rogante al riparo da ogni responsabilità professionale (p. 4 ricorso).



Questo motivo non é meritevole di accoglimento.



Di vero (e la censura è indubbiamente rivolta alla sentenza non definitiva, nella parte in cui riporta in sintesi la decisione del giudice di prime cure, per poi mostrare di condividerla (p. 14 - 16), nella sentenza si legge che dal rogito e dagli allegati non emergeva l'acquisto della proprietà' "stenditoio", perché venne citato solo "il terrazzo" che nominalmente è parte distinta dalla porzione a stenditoio; il regolamento condominale non era chiaro; la deposizione testimoniale parla di una parte del terrazzo separata da un cancello, ma non deponeva in modo sicuro per l'uso esclusivo a favore dei coniugi Z. ; l'errore del condominio nelle tabelle millesimali non può integrare valido titolo di proprietà.



In sostanza, il giudice dell'appello ha addebitato al notaio di non aver diligentemente, come era suo obbligo, proceduto a tutti quegli accertamenti preparatori e prodromici per far conseguire alle parti, che lo avevano investito, di conseguire il loro risultato, di cui il notaio stesso non poteva non essere a conoscenza.



Tale statuizione é immune da ogni censura di ordine logico e di ordine giuridico.



Infatti, da una parte il giudice dell'appello si è fatto carico di esaminare tutto il materiale processuale e, in piena aderenza ad esso, ne ha tratto il convincimento della responsabilità del notaio; dall'altro non ha fatto altro che applicare i principi sussistenti in materia di responsabilità contrattuale, qual è quella in esame, del notaio nello svolgimento della sua attività professionale.(p. 16 sentenza non definitiva).



3. - Con il sesto motivo, articolato in due profili, ci si duole della erronea e contraddittoria individuazione della fattispecie come integrante una responsabilità contrattuale e non già extracontrattuale; carenza e contraddittorietà di motivazione sul punto; mancata applicazione della prescrizione in entrambe le sentenze impugnate ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.



3.1. - Il primo profilo va respinto per le considerazioni esposte in precedenza, non potendosi accedere alla tesi del ricorrente.



Infatti, non si rinviene alcun elemento per ritenere di natura extracontrattuale la responsabilità del notaio, considerato che egli redasse un rogito, che si rilevò non rispecchiare appieno la volontà delle parti contraenti e specificamente dei coniugi Z. , che a lui si rivolsero, incaricandolo di redigere l'atto, ovviamente previo esame della situazione documentale (titolo di provenienza, visure catastali, regolamento di condominio).



Del secondo profilo di questo motivo, resta assorbito quello relativo alla prescrizione per responsabilità extracontrattuale, mentre della parti in cui ci si duole della non ritenuta prescrizione sotto il profilo della responsabilità contrattuale si tratterà di seguito.



3.2. - Le considerazioni svolte finora in ordine al sesto motivo inducono a ritenere assorbito il quarto motivo, con il quale, ci si duole della sentenze impugnate nella parte in cui hanno deciso sull'an, nonché sul quantum debeatur (p. 14 - 15 ricorso).



4. - Passando all'esame del secondo motivo la Corte osserva quanto segue.



Con esso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2935 c.c., mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione; omessa, contraddittoria o comunque insufficiente motivazione sul punto nel comb. disp. della sentenza non definiva e di quella definitiva ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.



Questa censura va letta in collegamento con l'altra contenuta nel sesto motivo circa, nella parte riguardante la non ritenuta prescrizione dell'azione (contrattuale) intentata dai coniugi Z. . La doglianza, per le considerazioni che seguono, non merita di essere accolto.



Di vero, é giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo la quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato (Cass. n. 16658/07; n. 10493/06).



Nella specie, il giudice dell'appello ha correttamente applicato questo principio e con incontestabile apprezzamento di fatto, perché sorretto da logica e congrua motivazione (v. p. 19 sentenza non definitiva) ha statuito che i coniugi Z. avevano avuto contezza e percezione del danno subito, a cagione della negligenza professionale del notaio, solo dal momento dell'accertamento giudiziale (operato, sia pure, incidenter tantum) dal Tribunale di Bologna con la sent. n. 74/98.



Con quella decisione il danno, subito per la inesatta indicazione della consistenza dell'immobile da essi acquistato nel (…) per rogito del P., ebbe a manifestarsi all'esterno nella sua oggettività, divenendo, per l'effetto, percepibile, conoscibile ed azionabile sul piano della domanda risarcitoria, (come tiene a rilevarne i caratteri per la sua risarcibilità quale intesa dall'articolo 2935 c.c., la sentenza n. 10493/06, in motivazione, con richiami a Cass. n. 9927/00; n. 8845/95; n. 3691/93).



In sintesi, da quel momento il diritto al risarcimento poteva essere fatto valere, come, in effetti, avvenne.



Il quinto motivo censura le decisioni (non definitiva e definitiva) del giudice dell'appello, in quanto non sarebbe stato valutato il comportamento dei compratori (i coniugi Z. n.d.r.) "anche al fine di valutare un concorso di colpa nella causazione o nell'aggravamento del preteso danno" e, nello steso tempo avrebbe quel giudice "individuato e quantificato un danno inesistente e in ogni caso non adeguatamente accertato" (p. 15 ricorso).



Questa doglianza è inammissibile, in quanto non sembra proposta nella fase del merito.



Conclusivamente il ricorso va respinto, ma si rinvengono giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.



P.Q.M.



La Corte:



Rigetto il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.








Materiale di lex, iuris et praxis ....

Normativa





Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 16/10/2009 n. 3817





Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile





Provvedimento Agenzia del territorio 15/10/2009





Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docfa 4 per le dichiarazioni delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e di variazione nello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari censite.





Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 1/10/2009





Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti





Normativa regionale





Campania





Legge Regionale Campania 5/8/2009 n. 11





Variazione al bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 2009





Piemonte





Legge Regionale Piemonte 5/10/2009 n. 23





Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2008





Giurisprudenza





Corte di Cassazione Civile 14/10/2009 n. 21764





ICI - Base imponibile delle aree fabbricabili - individuazione della edificabilità di un'area - determinazione del valore da parte del comune





Corte di Cassazione Civile sez.V 9/10/2009 n. 21459





Contenzioso - Riscossione - Concessionario - Giudizio con l’Avvocato





Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo sez.I 1/10/2009 n. 1550





1. Enti locali - Determinazione delle tariffe per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Natura - Atto generale - Motivazione - Necessità





2. Enti locali - Regione siciliana - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Variazione della (tarsu) - Competenza - Spetta al consiglio comunale





Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez.I 8/9/2009 n. 1430





Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica





Prassi





Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 20/10/2009 n. F.L. 13





Certificato del rendiconto al bilancio 2008 - ulteriori istruzioni circa la compilazione





Comunicato Stampa Agenzia del territorio 19/10/2009





Adozione della procedura docfa 4 per la dichiarazione delle unita' immobiliari urbane al catasto edilizio urbano





Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale controllo per l'Emilia Romagna 18/9/2009 n. 373





Aumento dei tributi comunali - Richiesta di parere dal Sindaco di ................ riguardante l'aumento di alcune imposte comunali conseguente alla riclassificazione del comune, per aumento della popolazione

Materiale di lex, iuris et praxis ....

Normativa


Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 16/10/2009 n. 3817


Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile


Provvedimento Agenzia del territorio 15/10/2009


Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docfa 4 per le dichiarazioni delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e di variazione nello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari censite.


Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 1/10/2009


Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti


Normativa regionale


Campania


Legge Regionale Campania 5/8/2009 n. 11


Variazione al bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 2009


Piemonte


Legge Regionale Piemonte 5/10/2009 n. 23


Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2008


Giurisprudenza


Corte di Cassazione Civile 14/10/2009 n. 21764


ICI - Base imponibile delle aree fabbricabili - individuazione della edificabilità di un'area - determinazione del valore da parte del comune


Corte di Cassazione Civile sez.V 9/10/2009 n. 21459


Contenzioso - Riscossione - Concessionario - Giudizio con l’Avvocato


Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo sez.I 1/10/2009 n. 1550


1. Enti locali - Determinazione delle tariffe per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Natura - Atto generale - Motivazione - Necessità


2. Enti locali - Regione siciliana - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Variazione della (tarsu) - Competenza - Spetta al consiglio comunale


Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez.I 8/9/2009 n. 1430


Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica


Prassi


Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 20/10/2009 n. F.L. 13


Certificato del rendiconto al bilancio 2008 - ulteriori istruzioni circa la compilazione


Comunicato Stampa Agenzia del territorio 19/10/2009


Adozione della procedura docfa 4 per la dichiarazione delle unita' immobiliari urbane al catasto edilizio urbano


Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale controllo per l'Emilia Romagna 18/9/2009 n. 373


Aumento dei tributi comunali - Richiesta di parere dal Sindaco di ................ riguardante l'aumento di alcune imposte comunali conseguente alla riclassificazione del comune, per aumento della popolazione

focus in economia: Il Collegio Sindacale



ABSTRACT



Il collegio sindacale è l’organo di controllo giuridico – amministrativo delle società e nelle S.p.A. questa funzione è naturalmente scissa dal controllo contabile che è affidato al revisore contabile o al collegio dei revisori contabili. Nelle S.r.l., salvo che lo statuto non preveda diversamente, le funzioni di controllo giuridico- amministrativo e contabile sono accentrate nelle mani di sindaci che esplicano entrambe le funzioni. Per la loro attività il codice civile prevede un compenso che va classificato nella voce del Conto Economico B 7).







ASPETTI GENERALI







Il collegio sindacale costituisce ai sensi nelle S.p.A. (2400 e s.s. del c.c.) e nelle S.r.l. (2477 del c.c.) l’organo di controllo giuridico- amministrativo al quale spettano i seguenti compiti:



1) controllare l'amministrazione della società,;



2) vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;



3) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;



4) l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 per la valutazione del patrimonio sociale;



5) accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.







Nelle S.p.A., come dicevamo in premessa, il controllo contabile è scisso dal controllo legale, con la conseguenza che le società con la governance delle S.p.A. potrebbero trovarsi nella condizione di essere esonerate dall’obbligo di nominare i sindaci, ma essere obbligate a nominare i revisori contabili o in forma di organo monocratico o in forma di organo collegiale.







ASPETTI GIURIDICI







Il compenso dei sindaci è regolato dall’art. 37 della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (DPR n. 645/1994). Le attività regolamentate dalla tariffa sono le seguenti:







a) verifiche trimestrali;



b) controllo del bilancio e dei documenti accompagnatori;



c) partecipazioni alle riunioni degli amministratori e alle assemblee dei soci.

focus in economia: Il Collegio Sindacale


ABSTRACT

Il collegio sindacale è l’organo di controllo giuridico – amministrativo delle società e nelle S.p.A. questa funzione è naturalmente scissa dal controllo contabile che è affidato al revisore contabile o al collegio dei revisori contabili. Nelle S.r.l., salvo che lo statuto non preveda diversamente, le funzioni di controllo giuridico- amministrativo e contabile sono accentrate nelle mani di sindaci che esplicano entrambe le funzioni. Per la loro attività il codice civile prevede un compenso che va classificato nella voce del Conto Economico B 7).



ASPETTI GENERALI



Il collegio sindacale costituisce ai sensi nelle S.p.A. (2400 e s.s. del c.c.) e nelle S.r.l. (2477 del c.c.) l’organo di controllo giuridico- amministrativo al quale spettano i seguenti compiti:

1) controllare l'amministrazione della società,;

2) vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;

3) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

4) l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 per la valutazione del patrimonio sociale;

5) accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.



Nelle S.p.A., come dicevamo in premessa, il controllo contabile è scisso dal controllo legale, con la conseguenza che le società con la governance delle S.p.A. potrebbero trovarsi nella condizione di essere esonerate dall’obbligo di nominare i sindaci, ma essere obbligate a nominare i revisori contabili o in forma di organo monocratico o in forma di organo collegiale.



ASPETTI GIURIDICI



Il compenso dei sindaci è regolato dall’art. 37 della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (DPR n. 645/1994). Le attività regolamentate dalla tariffa sono le seguenti:



a) verifiche trimestrali;

b) controllo del bilancio e dei documenti accompagnatori;

c) partecipazioni alle riunioni degli amministratori e alle assemblee dei soci.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

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