domenica 17 maggio 2009

Ecco una bella causa per motivi di principio contro Poste Italiane S.P.A.!!!


Notificazione a mezzo posta – CAN - restituzione somma
www.iussit.eu



Giudice di Pace di Maddaloni, sentenza del 22 febbraio 2009


NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA A SOCIETA’, ED ENTI PUBBLICI:
NON NECESSITA’ CAN (comunicazione di avvenuta notifica) – RESTITUZIONE SOMME PAGATE

Atti indirizzati a enti collettivi, consegnati dall’ufficiale postale nelle mani degli addetti alla ricezione degli enti destinatari

[Giudice Pace di Maddaloni, Dr. Alfonso di Nuzzo, sentenza del 22.02.09]

Nel caso di società o enti pubblici, la notificazione già valida se consegnata nelle mani di soggetto al servizio del destinatario, (secondo certi orientamenti) avrebbe bisogno di nuovo avallo di legittimità rappresentato dalla notizia che l’agente postale deve trasmettere alla persona fisica del destinatario, per mezzo di lettera raccomandata che materialmente, in ogni caso, riceverebbe comunque il soggetto incaricato dal legale rappresentante dell’ente e che, nello svolgimento delle sue funzioni, è prevedibile abbia già posto l’atto notificato all’attenzione del destinatario.
Ove mai dovesse intendersi questa la ratio della norma, per il GdP di Maddaloni, si tratterebbe, invero, di duplicazione di legittimità che il legislatore non può aver voluto



Nella Sentenza
>> … “La legge 28 febbraio 2008 n. 31 è legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria; l’art. 36, in particolare, reca disposizioni in materia di riscossione coattiva di tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali, le cui procedure esecutive, di ingiunzione diretta degli enti locali o di ruolo se affidata ad agenti della riscossione, poggiano sulle imprescindibili condizioni della validità e certezza della notificazione dell’atto amministrativo.
È indicativo, a parere del giudicante, che la modifica dell’art. 7 della legge 890/82 sia contenuta nel comma 2 quater del citato art. 36 regolante, appunto, la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali
Ritenere quella novella propria di quell’ambito normativo, giustifica la ratio che ha fatto nascere la norma; diversamente ragionando, si dovrebbe ritenere quella norma in conflitto con l’art 145 C.P.C. che elenca in modo analitico le persone abilitate alla ricezione degli atti destinati agli enti aventi personalità giuridica, e che si trovano, nell’ambito dell’organizzazione dell’ente destinatario, in rapporto d’immedesimazione organica in virtù del quale non si può non ritenere che la consegna degli atti eseguita a mani della persona al servizio del destinatario esaurisce, senza necessità d’altra procedura, le formalità volute dalla legge.”

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott. Tiziox di Nuzzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 995/08 di R.G. trattenuta in decisione il 7 gennaio 2009, avente ad oggetto “ restituzione somme “, vertente
TRA
Tiziox, attore, avvocato e procuratore di se medesimo, elettivamente domicilia in … ,
CONTRO
Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in margine alla comparsa costitutiva, dall’avv. …, col quale elettivamente domicilia in ….
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All’udienza conclusionale le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’atto di citazione ritualmente notificato, deduce l’attore d’aver notificato, per il tramite del servizio postale fornito da Poste Italiane S.p.A., tre atti indirizzati a enti collettivi che dall’ufficiale postale erano consegnati nelle mani degli addetti alla ricezione degli enti destinatari. Poiché l’ente convenuto, deduce altresì l’attore, ha ritenuto che agli atti consegnati nelle mani di persone diverse dai destinatari dovessero esser seguiti dalla comunicazione al legale rappresentante dell’ente (comunicazione di avvenuta notifica, in acronimo C.A.N.), ha addebitato al mittente, odierno attore, la somma di € 2,80 per ogni singola CAN e , in totale, la somma di € 8,40 che l’attore vanta in restituzione ritenuta falsamente applicata dal Poste Italiane S.p.A. la norma dell’art. 36, comma 2-quater, della legge 28 febbraio 2008 n. 31, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nell’udienza di comparizione, si è costituito in giudizio il legale rappresentante pro tempore di Poste Italiane S.p.A. a sua volta deducendo l’infondatezza dell’avversa tesi, secondo la quale la CAN andrebbe effettuata solo alle persone fisiche e non anche alle persone giuridiche. Insiste perciò per il rigetto della domanda con tutte le conseguenze di legge.
Incardinato il giudizio, soltanto l’attore è comparso all’udienza di scadenza del 28 novembre 2008 riportandosi alle proprie ragioni chiedendo rinvio per conclusioni e discussione.
La natura squisitamente documentale della vertenza ha determinato il giudice a raccogliere l’istanza e, difatti, nell’udienza del 7 gennaio 2009 sulle conclusioni dell’attore e previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve darsi atto all’attore d’aver depositato nell’ultima udienza note scritte di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis.
Non è stato possibile, per l’indisponibilità delle parti in causa, conseguire la conciliazione della lite.
Nel merito.
I) La legge n. 31 del 28 febbraio del 2008, di conversione del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, ha modificato l’art. 7 della legge 890/82 recante disposizioni circa la “notificazione di atti a mezzo del servizio postale e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”; l’art. 36 comma 2-quater della citata legge, infatti, ha aggiunto un ulteriore comma all’art. 7 della legge 890/82 che prevede:”Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
La previsione solo apparentemente riproduce la disciplina prevista dall’art. 139 C.P.C.; se ne discosta laddove prevede la comunicazione dell’avvenuta notifica se l’atto non è consegnato personalmente al destinatario ma, al terzo comma, al portiere o al vicino e in questo caso fa onere all’ufficiale giudiziario incaricato della notifica di indirizzare alla persona del destinatario l’avviso dell’avvenuta notificazione.
Ora, sia nell’ipotesi di notifica ex art 139 C.P.C. che a mezzo del servizio postale ex novellato art. 7 della legge 890/81, è la consegna il momento perfezionativo della notifica. La giurisprudenza di legittimità, a proposito della mancata spedizione dell’avviso da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 139, comma 4°, C.P.C., ha chiarito che tale omissione è mera irregolarità formale di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 C.P.C. (Cass. 4 aprile 2006 n. 7816, Cass. 3 marzo 1983 n. 1581); di recente, la sezione tributaria dell’Alta Corte ha ritenuto la notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario nulla qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto dell'assenza del destinatario senza certificare l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere il plico. Al contrario, l'atto si deve considerare comunque valido quando le parole usate dall'incaricato alla notifica lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di ogni altra persona abilitata a ricevere l'atto in luogo del destinatario (Cass. sez. tributaria, sentenza 18 febbraio 2009 n. 3828).
Rimane da chiedersi, tuttavia, se il principio di diritto può essere esteso anche all’ipotesi di mancata spedizione dell’avviso da parte dell’agente postale prevista dal novellato art. 7, comma 6, della legge 890/82.
Considerazione che comporta la risposta a una domanda: qual è la ratio legis che ha determinato il legislatore del 2008 a una disciplina severa al punto da richiedere la spedizione dell’avviso in tutte le ipotesi in cui il piego non è consegnato nelle mani del destinatario?
Sicuramente, com’è stato osservato (F. Miele, www.iussit.eu, 8 aprile 2008), la necessità di ridurre il confine tra conoscenza effettiva e conoscenza formale, prevedendo garanzie di maggiore certezza di conoscenza effettiva dell’atto o, quanto meno, di conoscibilità dello stesso da parte del destinatario; ma anche un’altra lettura è lecita se la norma è interpretata sistematicamente e logicamente con riferimento diretto al suo scopo, ovvero al risultato che il legislatore aveva in mente quando ha creato la norma.
In buona sostanza, la questione posta dall’attore attiene all’interpretazione delle parole “destinatario dell’atto” contenute nell’art. 36, comma 2-quater, della legge 28 febbraio 2008 n. 31, che modificando l’art. 7 della legge 890/82, a decorrere dal 1o marzo 2008, è precisamente il seguente: “L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.
Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
Appare piuttosto evidente che nella stessa norma coesistono due sistemi di notificazione al destinatario non personalmente raggiunto dall’agente notificatore: il primo, <>; il secondo, <<>>.
Ebbene, nel caso di società o enti pubblici, la notificazione già valida se consegnata nelle mani di soggetto al servizio del destinatario, avrebbe bisogno di nuovo avallo di legittimità rappresentato dalla notizia che l’agente postale deve trasmettere alla persona fisica del destinatario, per mezzo di lettera raccomandata che materialmente, in ogni caso, riceverebbe comunque il soggetto incaricato dal legale rappresentante dell’ente e che, nello svolgimento delle sue funzioni, è prevedibile abbia già posto all’attenzione del destinatario dell’atto notificato.
Ove mai dovesse intendersi questa la ratio della norma si tratterebbe, invero, di duplicazione di legittimità che il legislatore non può aver voluto.
II) Da un punto di vista puramente empirico, le leggi sono documenti, insiemi di enunciati redatti mediante i segni grafici della lingua naturale, approvati dagli organi titolari della funzione legislativa e pubblicati, secondo procedure stabilite da norme sulla produzione giuridica; in quanto approvati e pubblicati nei suddetti modi, esprimono “norme”, o “regole”, o “precetti” giuridici.
Diversamente dalla diffusa abitudine di usare i sostantivi “disposizione” e “norma” come termini intercambiabili – a denotare ora gli enunciati legislativi, ora i significati precettivi di tali enunciati, o indistintamente, le due cose insieme –, appare a questo giudice più corretto ritenere per “disposizioni” gli enunciati del discorso legislativo, e di riservare il titolo di “norme” al quid e al quantum di comunicazione precettiva che gli enunciati esprimono. Tale stipulazione è utile per meglio comprendere l’attività d’interpretazione, che è caratterizzata da un procedimento intellettuale condotto secondo regole semantico - grammaticali, canoni ermeneutici dottrinali e precetti di diritto positivo, consistente nell’attribuire significato a una o più disposizioni individuando la funzione logica dei vocaboli in esse utilizzati, la struttura sintattica, se semplice oppure complessa - e in quest’ultimo caso, se paratattica o ipotattica -, il senso dei vocaboli e delle locuzioni utilizzati, mostrando le parti di comunicazione implicite o omesse, per ragioni di economia della formulazione, rendendo comprensibile, ove mai il caso, le parti di comunicazione implicite.
I significati così attribuiti sono gli enunciati del discorso dell’interprete che quest’ultimo considera, usa e propone di usare come sinonimi di una o più disposizioni. In questa prospettiva, com’è stato detto (P. Chiassoni, www.ambientediritto.it), le norme non preesistono all’interpretazione ma ne costituiscono i risultati o, come usa dirsi, interpretazioni - prodotto.
L'art. 12 delle preleggi, se da un lato, con l'espressione "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" àncora l'attività dell'interprete alla lettera della legge (c.d. interpretazione letterale), dall'altro, attraverso la locuzione "intenzione del legislatore", riconosce e legittima la c.d. interpretazione sistematica o logica, cioè quell'attività ermeneutica che muovendo dall'intero sistema normativo vigente, e non solo dalla singola norma, giunge a ricostruire la ratio legis, ovvero la finalità sociale o economica della norma giuridica stessa.
L’interpretazione sistematica o logica apre la strada alla c.d. interpretazione teleologica o finalistica, che dà un valore preponderante allo scopo della norma consentendo, nello stesso tempo, di attualizzare il significato stesso della norma.
III) È difficile immaginare che il legislatore abbia voluto subordinare validità a validità, ovvero che la notificazione ritenuta, al secondo comma dell’art. 7 della legge 890/82, valida nelle mani dell’addetto al servizio del destinatario, debba esser poi nuovamente avvalorata dalla notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, che raccoglierà certamente, ovvero riceverà materialmente, l’addetto al servizio nominato dal capo dell’ente destinatario.
.
Accade sovente che le stesse parole e proposizioni se usate in situazioni diverse abbiano significato differenti.
La legge 28 febbraio 2008 n. 31 è legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria; l’art. 36, in particolare, reca disposizioni in materia di riscossione coattiva di tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali, le cui procedure esecutive, di ingiunzione diretta degli enti locali o di ruolo se affidata ad agenti della riscossione, poggiano sulle imprescindibili condizioni della validità e certezza della notificazione dell’atto amministrativo.
È indicativo, a parere del giudicante, che la modifica dell’art. 7 della legge 890/82 sia contenuta nel comma 2 quater del citato art. 36 regolante, appunto, la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali
Ritenere quella novella propria di quell’ambito normativo, giustifica la ratio che ha fatto nascere la norma; diversamente ragionando, si dovrebbe ritenere quella norma in conflitto con l’art 145 C.P.C. che elenca in modo analitico le persone abilitate alla ricezione degli atti destinati agli enti aventi personalità giuridica, e che si trovano, nell’ambito dell’organizzazione dell’ente destinatario, in rapporto d’immedesimazione organica in virtù del quale non si può non ritenere che la consegna degli atti eseguita a mani della persona al servizio del destinatario esaurisce, senza necessità d’altra procedura, le formalità volute dalla legge.
In questi termini, è accolta la domanda dell’attore e condannata Poste Italiane S.p.A., a restituire la somma di € 8,40 oltre agli interessi, al saggio legale corrente, dalla domanda al saldo, e alla refusione delle spese di lite che, in mancanza di note, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto della natura della controversia, del decisum e dell’attività difensiva effettivamente svolta.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
r e s p i n g e
la domanda di Poste Italiane S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, e lo
c o n d a n n a
a pagare all’attore la somma di € 8,40 in uno alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 510,00 di cui € 193,00 per diritti, € 287,00 per onorario ed € 30,00 per spese vive, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario che ne fa espressa richiesta.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Maddaloni il 22 febbraio 2009
Il Giudice di Pace
(dott. Alfonso di Nuzzo)


Ecco una bella causa per motivi di principio contro Poste Italiane S.P.A.!!!


Notificazione a mezzo posta – CAN - restituzione somma
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Giudice di Pace di Maddaloni, sentenza del 22 febbraio 2009


NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA A SOCIETA’, ED ENTI PUBBLICI:
NON NECESSITA’ CAN (comunicazione di avvenuta notifica) – RESTITUZIONE SOMME PAGATE

Atti indirizzati a enti collettivi, consegnati dall’ufficiale postale nelle mani degli addetti alla ricezione degli enti destinatari

[Giudice Pace di Maddaloni, Dr. Alfonso di Nuzzo, sentenza del 22.02.09]

Nel caso di società o enti pubblici, la notificazione già valida se consegnata nelle mani di soggetto al servizio del destinatario, (secondo certi orientamenti) avrebbe bisogno di nuovo avallo di legittimità rappresentato dalla notizia che l’agente postale deve trasmettere alla persona fisica del destinatario, per mezzo di lettera raccomandata che materialmente, in ogni caso, riceverebbe comunque il soggetto incaricato dal legale rappresentante dell’ente e che, nello svolgimento delle sue funzioni, è prevedibile abbia già posto l’atto notificato all’attenzione del destinatario.
Ove mai dovesse intendersi questa la ratio della norma, per il GdP di Maddaloni, si tratterebbe, invero, di duplicazione di legittimità che il legislatore non può aver voluto



Nella Sentenza
>> … “La legge 28 febbraio 2008 n. 31 è legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria; l’art. 36, in particolare, reca disposizioni in materia di riscossione coattiva di tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali, le cui procedure esecutive, di ingiunzione diretta degli enti locali o di ruolo se affidata ad agenti della riscossione, poggiano sulle imprescindibili condizioni della validità e certezza della notificazione dell’atto amministrativo.
È indicativo, a parere del giudicante, che la modifica dell’art. 7 della legge 890/82 sia contenuta nel comma 2 quater del citato art. 36 regolante, appunto, la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali
Ritenere quella novella propria di quell’ambito normativo, giustifica la ratio che ha fatto nascere la norma; diversamente ragionando, si dovrebbe ritenere quella norma in conflitto con l’art 145 C.P.C. che elenca in modo analitico le persone abilitate alla ricezione degli atti destinati agli enti aventi personalità giuridica, e che si trovano, nell’ambito dell’organizzazione dell’ente destinatario, in rapporto d’immedesimazione organica in virtù del quale non si può non ritenere che la consegna degli atti eseguita a mani della persona al servizio del destinatario esaurisce, senza necessità d’altra procedura, le formalità volute dalla legge.”

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott. Tiziox di Nuzzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 995/08 di R.G. trattenuta in decisione il 7 gennaio 2009, avente ad oggetto “ restituzione somme “, vertente
TRA
Tiziox, attore, avvocato e procuratore di se medesimo, elettivamente domicilia in … ,
CONTRO
Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in margine alla comparsa costitutiva, dall’avv. …, col quale elettivamente domicilia in ….
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All’udienza conclusionale le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’atto di citazione ritualmente notificato, deduce l’attore d’aver notificato, per il tramite del servizio postale fornito da Poste Italiane S.p.A., tre atti indirizzati a enti collettivi che dall’ufficiale postale erano consegnati nelle mani degli addetti alla ricezione degli enti destinatari. Poiché l’ente convenuto, deduce altresì l’attore, ha ritenuto che agli atti consegnati nelle mani di persone diverse dai destinatari dovessero esser seguiti dalla comunicazione al legale rappresentante dell’ente (comunicazione di avvenuta notifica, in acronimo C.A.N.), ha addebitato al mittente, odierno attore, la somma di € 2,80 per ogni singola CAN e , in totale, la somma di € 8,40 che l’attore vanta in restituzione ritenuta falsamente applicata dal Poste Italiane S.p.A. la norma dell’art. 36, comma 2-quater, della legge 28 febbraio 2008 n. 31, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nell’udienza di comparizione, si è costituito in giudizio il legale rappresentante pro tempore di Poste Italiane S.p.A. a sua volta deducendo l’infondatezza dell’avversa tesi, secondo la quale la CAN andrebbe effettuata solo alle persone fisiche e non anche alle persone giuridiche. Insiste perciò per il rigetto della domanda con tutte le conseguenze di legge.
Incardinato il giudizio, soltanto l’attore è comparso all’udienza di scadenza del 28 novembre 2008 riportandosi alle proprie ragioni chiedendo rinvio per conclusioni e discussione.
La natura squisitamente documentale della vertenza ha determinato il giudice a raccogliere l’istanza e, difatti, nell’udienza del 7 gennaio 2009 sulle conclusioni dell’attore e previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve darsi atto all’attore d’aver depositato nell’ultima udienza note scritte di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis.
Non è stato possibile, per l’indisponibilità delle parti in causa, conseguire la conciliazione della lite.
Nel merito.
I) La legge n. 31 del 28 febbraio del 2008, di conversione del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, ha modificato l’art. 7 della legge 890/82 recante disposizioni circa la “notificazione di atti a mezzo del servizio postale e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”; l’art. 36 comma 2-quater della citata legge, infatti, ha aggiunto un ulteriore comma all’art. 7 della legge 890/82 che prevede:”Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
La previsione solo apparentemente riproduce la disciplina prevista dall’art. 139 C.P.C.; se ne discosta laddove prevede la comunicazione dell’avvenuta notifica se l’atto non è consegnato personalmente al destinatario ma, al terzo comma, al portiere o al vicino e in questo caso fa onere all’ufficiale giudiziario incaricato della notifica di indirizzare alla persona del destinatario l’avviso dell’avvenuta notificazione.
Ora, sia nell’ipotesi di notifica ex art 139 C.P.C. che a mezzo del servizio postale ex novellato art. 7 della legge 890/81, è la consegna il momento perfezionativo della notifica. La giurisprudenza di legittimità, a proposito della mancata spedizione dell’avviso da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 139, comma 4°, C.P.C., ha chiarito che tale omissione è mera irregolarità formale di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 C.P.C. (Cass. 4 aprile 2006 n. 7816, Cass. 3 marzo 1983 n. 1581); di recente, la sezione tributaria dell’Alta Corte ha ritenuto la notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario nulla qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto dell'assenza del destinatario senza certificare l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere il plico. Al contrario, l'atto si deve considerare comunque valido quando le parole usate dall'incaricato alla notifica lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di ogni altra persona abilitata a ricevere l'atto in luogo del destinatario (Cass. sez. tributaria, sentenza 18 febbraio 2009 n. 3828).
Rimane da chiedersi, tuttavia, se il principio di diritto può essere esteso anche all’ipotesi di mancata spedizione dell’avviso da parte dell’agente postale prevista dal novellato art. 7, comma 6, della legge 890/82.
Considerazione che comporta la risposta a una domanda: qual è la ratio legis che ha determinato il legislatore del 2008 a una disciplina severa al punto da richiedere la spedizione dell’avviso in tutte le ipotesi in cui il piego non è consegnato nelle mani del destinatario?
Sicuramente, com’è stato osservato (F. Miele, www.iussit.eu, 8 aprile 2008), la necessità di ridurre il confine tra conoscenza effettiva e conoscenza formale, prevedendo garanzie di maggiore certezza di conoscenza effettiva dell’atto o, quanto meno, di conoscibilità dello stesso da parte del destinatario; ma anche un’altra lettura è lecita se la norma è interpretata sistematicamente e logicamente con riferimento diretto al suo scopo, ovvero al risultato che il legislatore aveva in mente quando ha creato la norma.
In buona sostanza, la questione posta dall’attore attiene all’interpretazione delle parole “destinatario dell’atto” contenute nell’art. 36, comma 2-quater, della legge 28 febbraio 2008 n. 31, che modificando l’art. 7 della legge 890/82, a decorrere dal 1o marzo 2008, è precisamente il seguente: “L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.
Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
Appare piuttosto evidente che nella stessa norma coesistono due sistemi di notificazione al destinatario non personalmente raggiunto dall’agente notificatore: il primo, <>; il secondo, <<>>.
Ebbene, nel caso di società o enti pubblici, la notificazione già valida se consegnata nelle mani di soggetto al servizio del destinatario, avrebbe bisogno di nuovo avallo di legittimità rappresentato dalla notizia che l’agente postale deve trasmettere alla persona fisica del destinatario, per mezzo di lettera raccomandata che materialmente, in ogni caso, riceverebbe comunque il soggetto incaricato dal legale rappresentante dell’ente e che, nello svolgimento delle sue funzioni, è prevedibile abbia già posto all’attenzione del destinatario dell’atto notificato.
Ove mai dovesse intendersi questa la ratio della norma si tratterebbe, invero, di duplicazione di legittimità che il legislatore non può aver voluto.
II) Da un punto di vista puramente empirico, le leggi sono documenti, insiemi di enunciati redatti mediante i segni grafici della lingua naturale, approvati dagli organi titolari della funzione legislativa e pubblicati, secondo procedure stabilite da norme sulla produzione giuridica; in quanto approvati e pubblicati nei suddetti modi, esprimono “norme”, o “regole”, o “precetti” giuridici.
Diversamente dalla diffusa abitudine di usare i sostantivi “disposizione” e “norma” come termini intercambiabili – a denotare ora gli enunciati legislativi, ora i significati precettivi di tali enunciati, o indistintamente, le due cose insieme –, appare a questo giudice più corretto ritenere per “disposizioni” gli enunciati del discorso legislativo, e di riservare il titolo di “norme” al quid e al quantum di comunicazione precettiva che gli enunciati esprimono. Tale stipulazione è utile per meglio comprendere l’attività d’interpretazione, che è caratterizzata da un procedimento intellettuale condotto secondo regole semantico - grammaticali, canoni ermeneutici dottrinali e precetti di diritto positivo, consistente nell’attribuire significato a una o più disposizioni individuando la funzione logica dei vocaboli in esse utilizzati, la struttura sintattica, se semplice oppure complessa - e in quest’ultimo caso, se paratattica o ipotattica -, il senso dei vocaboli e delle locuzioni utilizzati, mostrando le parti di comunicazione implicite o omesse, per ragioni di economia della formulazione, rendendo comprensibile, ove mai il caso, le parti di comunicazione implicite.
I significati così attribuiti sono gli enunciati del discorso dell’interprete che quest’ultimo considera, usa e propone di usare come sinonimi di una o più disposizioni. In questa prospettiva, com’è stato detto (P. Chiassoni, www.ambientediritto.it), le norme non preesistono all’interpretazione ma ne costituiscono i risultati o, come usa dirsi, interpretazioni - prodotto.
L'art. 12 delle preleggi, se da un lato, con l'espressione "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" àncora l'attività dell'interprete alla lettera della legge (c.d. interpretazione letterale), dall'altro, attraverso la locuzione "intenzione del legislatore", riconosce e legittima la c.d. interpretazione sistematica o logica, cioè quell'attività ermeneutica che muovendo dall'intero sistema normativo vigente, e non solo dalla singola norma, giunge a ricostruire la ratio legis, ovvero la finalità sociale o economica della norma giuridica stessa.
L’interpretazione sistematica o logica apre la strada alla c.d. interpretazione teleologica o finalistica, che dà un valore preponderante allo scopo della norma consentendo, nello stesso tempo, di attualizzare il significato stesso della norma.
III) È difficile immaginare che il legislatore abbia voluto subordinare validità a validità, ovvero che la notificazione ritenuta, al secondo comma dell’art. 7 della legge 890/82, valida nelle mani dell’addetto al servizio del destinatario, debba esser poi nuovamente avvalorata dalla notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, che raccoglierà certamente, ovvero riceverà materialmente, l’addetto al servizio nominato dal capo dell’ente destinatario.
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Accade sovente che le stesse parole e proposizioni se usate in situazioni diverse abbiano significato differenti.
La legge 28 febbraio 2008 n. 31 è legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria; l’art. 36, in particolare, reca disposizioni in materia di riscossione coattiva di tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali, le cui procedure esecutive, di ingiunzione diretta degli enti locali o di ruolo se affidata ad agenti della riscossione, poggiano sulle imprescindibili condizioni della validità e certezza della notificazione dell’atto amministrativo.
È indicativo, a parere del giudicante, che la modifica dell’art. 7 della legge 890/82 sia contenuta nel comma 2 quater del citato art. 36 regolante, appunto, la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali
Ritenere quella novella propria di quell’ambito normativo, giustifica la ratio che ha fatto nascere la norma; diversamente ragionando, si dovrebbe ritenere quella norma in conflitto con l’art 145 C.P.C. che elenca in modo analitico le persone abilitate alla ricezione degli atti destinati agli enti aventi personalità giuridica, e che si trovano, nell’ambito dell’organizzazione dell’ente destinatario, in rapporto d’immedesimazione organica in virtù del quale non si può non ritenere che la consegna degli atti eseguita a mani della persona al servizio del destinatario esaurisce, senza necessità d’altra procedura, le formalità volute dalla legge.
In questi termini, è accolta la domanda dell’attore e condannata Poste Italiane S.p.A., a restituire la somma di € 8,40 oltre agli interessi, al saggio legale corrente, dalla domanda al saldo, e alla refusione delle spese di lite che, in mancanza di note, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto della natura della controversia, del decisum e dell’attività difensiva effettivamente svolta.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
r e s p i n g e
la domanda di Poste Italiane S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, e lo
c o n d a n n a
a pagare all’attore la somma di € 8,40 in uno alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 510,00 di cui € 193,00 per diritti, € 287,00 per onorario ed € 30,00 per spese vive, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario che ne fa espressa richiesta.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Maddaloni il 22 febbraio 2009
Il Giudice di Pace
(dott. Alfonso di Nuzzo)


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