lunedì 15 settembre 2008

Poste Italiane: Danno da Tardivo Recapito

Poste condannate a risarcire un’impresa per il tardivo recapito dell’offerta
Tribunale Lecce, sez. II civile, sentenza 28.03.2008 n° 640 (
Enrico Pellegrini)

Il Tribunale di Lecce ha condannato la società Poste Italiane S.p.A. a pagare 60 mila euro ad una impresa che era stata esclusa da una gara indetta da un comune della Regione Puglia per aver recapito l’offerta oltre il termine ultimo previsto dal bando.
I fatti risalgono al 2004. Il Comune di P. C. ha indetto una gara per appaltare i lavori di realizzazione di un’area a verde pubblico e di un parcheggio urbano.
La ditta N., che opera da molti anni nel settore dei lavori pubblici, ha spedito l’offerta consegnandola all’Ufficio Postale di Lecce. Al fine di assicurarsi la certezza del recapito nei tempi più brevi, ha scelto di utilizzare il Servizio Postacelere. Secondo quanto previsto dalla carta dei servizi di Poste italiane, la consegna sarebbe dovuta avvenire entro 1 giorno lavorativo oltre quello di spedizione.
Il plico è stato invece consegnato al Comune solo 3 giorni dopo la spedizione, così causando l’esclusione della ditta dalla gara.
La ditta N. si è quindi rivolta al Tribunale di Lecce, per chiedere la condanna della società Poste italiane al risarcimento dei danni derivante dal colpevole ritardo con il quale l’offerta era stata recapitata. L’impresa ha dimostrato che se la consegna fosse stata tempestiva si sarebbe aggiudicata l’appalto per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro.
Il Giudice del Tribunale di Lecce, la dott.ssa Tinelli, ha accolto la domanda della ditta ed ha condannato le Poste Italiane spa a risarcire il danno, determinato nella misura del 10% del valore dell’appalto, e quindi per un totale di 60 mila euro.
Il Tribunale – accogliendo le tesi difensive - ha evidenziato come il Codice delle comunicazioni elettroniche ha ormai sancito in via definitiva la contrattualizzazione del rapporto tra poste ed utenti, con conseguente sottoposizione del rapporto alle norme di diritto comune. E ciò prescindendo dalla evidente ormai superata disciplina di favore per l’ente di cui al codice postale, che ineriva la gestione del servizio quando faceva capo ad una pubblica amministrazione.
A seguito della trasformazione dell’amministrazione postale da ente pubblico economico in società per azioni, la gestione del servizio è dunque ormai regolata secondo l’ordinaria disciplina civilistica per quanto concerne l’inadempimento. Pertanto, nell’ipotesi di mancato tempestivo recapito di un plico, si applicano gli articoli del codice civile sulla responsabilità contrattuale.
(Altalex, 12 settembre 2008. Nota di Enrico Pellegrini)
Tribunale di Lecce
Sezione II Civile
Sentenza 28 marzo 2008, n. 640
(G.U. Dott.ssa Tinelli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Carmela Tinelli, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7430/04 R.G. avente ad oggetto “risarcimento danni”.
promossa da
Ditta X. Y. in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto, mandato in atti
ATTRICE
Contro

Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma Viale Europa n. 190, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti. Massimo Pozzi e Marco Filippetto del foro di Roma e dall’avv. Patrizia Luperto Madonna, mandato in atti , ed selettivamente domiciliata presso quest’ultima in viale F. Cavallotti n. 4 c/o Direzione Provinciale Poste Italiane Lecce.
CONVENUTA

INTROITATA ALL’UDIENZA DEL 28/03/2008

CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, all’udienza del 28/03/2008, in seguito alla discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di cui veniva data pubblica lettura in udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DELPROCESSO
Con atto di citazione del 15/10/04 ritualmente notificato il 22/10/04 la ditta X. Y., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce , Poste Italiane S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) Voglia l’ll.mo giudice designando condannare la Società Poste Italiane al risarcimento del danno in favore della ditta attrice quantificato nella misura del 10% dell’importo complessivo dell’appalto e pari ad € 58.661, 18 oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.» Assumeva la ditta attrice un proprio diritto risarcitorio per essere stata esclusa da una gara indetta dal Comune di Porto Cesareo in conseguenza del ritardo con cui sarebbe stato consegnato il plico contenente la domanda e l’offerta di partecipazione , plico spedito a mezzo del servizio posta celere in data 09/08/04 . Specificatamente l’offerta , a dire dell’attrice , sarebbe stata consegnata al comune in data 12/08/04 ore 13,15 quando il termine di scadenza era stato fissato per il detto giorno ma entro le ore 12,00 . In conseguenza della predetta esclusione , la ditta Y. X. assumendo altresì che la propria offerta sarebbe risultata aggiudicataria , avanzava una pretesa risarcitoria per € 58.661, 18 pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto , oltre accessori e spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07/01/05 depositata in cancelleria il 13/01/05 , si costituiva in giudizio , la convenuta poste italiane S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo al tribunale adito di così provvedere « …rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e diritto . Con vittoria di spese , competenze ed onorari di causa. »
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale . Nel corso dell’istruttoria veniva poi acquisita dal Comune di Porto Cesareo il plico inviato dalla ditta X., come richiesto dalla difesa attorea.
All’udienza del 07/11/07 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa all’udienza del 28/03/08 per la discussione orale , con l’assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All’udienza del 28/03/2008 , in seguito alla discussione orale , la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di cui veniva data pubblica lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ed invero Poste Italiane non ha rispettato i modi ed i tempi di trasmissione e di recapito della corrispondenza contrattualmente assunti : il plico consegnato all’ufficio postale in data 9.08.2004 ( lunedì ) e regolarmente partito , così come risulta dalla tracciatura elettronica della spedizione , avrebbe dovuto essere recapitato al Comune di Porto Cesareo entro il giorno successivo 10.08.2004. La consegna è invece stata effettuata il giorno 12.08.2004 (giovedì), ossia non solo ben 3 giorni dopo la spedizione ma soprattutto oltre l’orario previsto da bando a pena di esclusione!
Orbene l’offerta della ditta X. consisteva in un ribasso del 10,691 % e , quindi essendo senza dubbio la migliore, anche rispetto a quella della ditta Giannoccaro ( che aveva offerto un ribasso del 10,69 % ) , in quanto immediatamente inferiore alla soglia di anomalia individuata , avrebbe determinato l’aggiudicazione dell’appalto in suo favore. Tale circostanza è stata documentalmente provata tramite l’esibizione in giudizio , richiesta dalla difesa attorea , da parte del Comune di Porto Cesareo del plico contenente l’offerta presentata dalla ditta X..
E’ evidente che da tale mancato rispetto delle condizioni di consegna deriva il danno subito dalla ditta X. , che se non fosse stata esclusa , si sarebbe aggiudicata l’appalto di lavori per un importo complessivo di € 586.611,89.
La convenuta contesta fa fondatezza delle pretese avanzate dall’attrice , sostenendo che , in capo a Poste Italiane non è configurabile alcuna responsabilità in ordine al ritardo con cui è stato consegnato il plico spedito dalla ditta attrice , è ciò in considerazione del fatto che la normativa di riferimento applicabile al caso de quo è quella prevista dal D.M. 28/07/87 n. 564 , dal Dir. P. C.M. 27/01/94 dal D. Lvo 261 del 1999 e dal D.Lvo n. 259 del 2003.
In particolare la convenuta sostiene che in forza del D.lvo 261/99 , Poste Italiane succeduta all’ex Amm.ne P.T. , non incontra alcuna responsabilità nell’espletamento di servizi postali se non nei limiti della misura del rimborso predeterminato ex artt. 12, 14 e 19 del D. Lvo n. 261/99.
Tali rilievi sono infondati giusta disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di spedizione espletato dalle Poste Italiane S.p.A.
L’art. 1 del D.M. n. 564/87 testualmente infatti recita : « è istituito il servizio denominato Postacelere interna che garantisce l’accettazione , trasmissione e recapito entro il giorno feriale successivo a quello di accettazione di pieghi contenenti corrispondenze e/o merci destinati a residenti nel territorio nazionale».
Ed ancora, il decreto del 26 febbraio 2004 relativo alla «Emanazione della Carta della Qualità del Servizio Pubblico Postale» al paragrafo relativo alla Posta Raccomandata e Assicura prevede che: «posta raccomandata e assicurata è il modo sicuro e certificato di spedire corrispondenza fino a 2Kg; può essere inviata da tutti gli uffici postali per qualsiasi località del territorio nazionale ed estero. Possono essere spediti atti giudiziari in ambito nazionale. Per una maggiore puntualità del recapito è necessario indicare sempre correttamente il Codice di avviamento postale …. »
Ed ancora il d.Lvo 1 agosto 2003 n. 259 cosiddetto «Codice delle comunicazioni elettroniche » all’art. 218 ha previsto tra le altre , l’abrogazione dell’art. 6 del D.P.R. 156/73 (già per vero oggetto in passato di numerose pronunce della Corte Costituzionale), sancendo così definitivamente la contrattualizzazione del rapporto tra poste ed utenti, con conseguente sottoposizione del rapporto alle norme di diritto comune e ciò precisando dalla evidente oramai superata disciplina di favore per l’ente di cui al codice postale , ai regolamenti e alle istruzioni interne (quantunque non abrogata) che ineriva la gestione del servizio quando faceva capo ad una pubblica amministrazione.
La convenuta sostiene inoltre il difetto di qualsiasi nesso di casualità tra il ritardo del plico recapitato ed il danno subito dalla ditta X. a seguito dell’esclusione della gara. Tale assunto è smentito dalle emergenze processuali dal cui vaglio emerge proprio il contrario , ovverosia che, qualora la ditta X. non fosse stata esclusa a causa del ritardo della consegna del plico al comune , la stessa sarebbe risultata aggiudicataria dell’appalto di lavori per un importo complessivo di € 586.611,89.
Inconferente è quanto poi sostenuto dalla convenuta in ordine ad un vizio in danno ai concorrenti operato dal Comune che ha indetto la gara , che avrebbe potuto essere oggetto di impugnativa da parte della ditta oggi attrice (V pag 7 comparsa di costituzione e risposta).
In ordine al quantum risarcitorio v’è da dire com’è stato ormai da tempo evidenziato , tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Legittimità , che la chance , o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante , giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione ,onde onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza , configura una lesione all’integrità del patrimonio la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d’un danno concerto ed attuale (ex pluribus, Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506)
Pare equo al decidente dunque condannare la Società Poste Italiane al risarcimento del danno in favore della ditta attrice quantificato nella misura del 10% dell’importo complessivo dell’appalto e pari ad € 58.661,18. Tale somma non va ulteriormente maggiorata né di interessi legali né rivalutata poiché liquidata in via d’equità.
La soccombenza postula che la parte convenuta è tenuta a rimborsare all’attrice le spese e competenze e della presente lite, che tenuto conto del valore della causa e dell’attività svolta sono liquidate così come in dispositivo.
P.T.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Maria Carmela Tinelli , in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Ditta X. Y. in persona del legale rappresentante pro-tempore , nei confronti di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma Viale Europa n. 190, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione del 15/10/04 ritualmente notificato il 22/10/04, ogni altra istanza, difesa od eccezione rigettata, così provvede:
Accoglie la domanda attorea e per l’effetto condanna la convenuta Poste Italiane S.p.A. al risarcimento del danno in favore della ditta attrice quantificato nella misura del 10% dell’importo complessivo dell’appalto e pari ad € 58.661,18.
Condanna Poste Italiane S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , al pagamento in favore della ditta X. Y. , in persona dell’omonimo titolare ,, delle spese e competenze di lite che , si liquidano in complessivi euro 3.500,00 di cui 200,00 per spese , euro 1.600,00 per diritti , euro 1.700,00 per onorari, oltre 12,5% quale maggiorazione spese legali , Iva e Cap come per legge.
Dispone la restituzione del plico contenente l’offerta presentata dalla ditta X. Y. al Comune di Porto Cesareo custodito al n. 327 nella cassaforte di questo Ufficio Giudiziario.
Manda alla Cancelleria per le incombenze di rito.
Così deciso in Lecce il 28/03/2008
Il G.O.T.
dr.ssa Maria Carmela Tinelli

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